ESECUZIONE ESATTORIALE

Si riporta che a seguito delle ordinanze di data 19/08/2015 e 28/03/2017 con cui il Tribunale di Trieste, in persona del G.O.T. dott. David Di Paoli Paulovich, rimetteva gli atti per il giudizio di legittimità Costituzionale, la Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza n. 114/2018 depositata in data 31/05/2018 l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile.

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0114s-18.html


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